A proposito di Testamento biologico

di Roberto Dominici, Coordinamento PD Lissone

Le leggi hanno sempre avuto il compito di trovare soluzioni ai problemi, di armonizzare e normare i comportamenti , di colmare i vuoti esistenti, per rafforzare le decisioni e le scelte difficili prese in nome della libertà di coscienza, per risolvere e cercare di dirimere i conflitti che si creano in tutti gli ambiti dell’azione umana, ma il testo di legge approvato sul testamento biologico va in tutt’altra direzione. Una legge liberticida e incostituzionale: sono questi i termini essenziali che definiscono questo disegno di legge sul testamento biologico che ha avuto il primo via libera del Senato il 26 marzo 2009 ed approvato in Parlamento dalla Camera dei Deputati dopo un iter di oltre due anni. Un testo che calpesta il principio di autodeterminazione della persona, che non prende in considerazione alcuna quella dimensione sensibile tutta privata e personale della “dignità nel morire” che la nostra giurisprudenza aveva così bene delineato nel caso della sentenza Englaro grazie alla battaglia condotta per lunghissimi anni da Beppino Englaro. Una legge nella quale ancora una volta prevale la protervia ideologica di chi ignora le indicazioni scientifiche internazionali ed il significato ed il valore dei principi costituzionali vigenti finendo per scontentare uno schieramento trasversale ed anche autorevoli esponenti cattolici progressisti del PD come Rosy Bindi.

Ecco in sintesi il contenuto del testo che prende il nome di “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento“, otto articoli, e non più nove, perche è stato soppresso l’intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante. L’alimentazione e l’idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente «in stato terminale» non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci».

La legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche appunto ai malati terminali.

La Dat però assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale».

Sarà valida solo la Dat espressa nelle forme previste dalla legge (con un registro telematico nazionale con un unico archivio, di cui sarà titolare il ministero della Salute).

Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volontà della persona.

Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare (fatti salvi quelli sproporzionati o sperimentali cui ancora si può dire no). Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita “l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare» prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza”. In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori) indicati dal Codice Civile.

Infine le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante.

Occorrerà chiarire molti degli aspetti medico-scientifici della legge, altrimenti la normativa, da un punto di vista pratico, risulterà essere inapplicabile.

E’ stato infatti lanciato in tal senso un appello, dagli anestesisti-rianimatori al ministro della Salute Ferruccio Fazio. Nella legge, che sembra nascere in antitesi alla sentenza che autorizzò la sospensione della nutrizione artificiale a Eluana Englaro, si afferma che la Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento) assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà “accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”. In pratica l’applicazione del biotestamento scatta solo per chi è “nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”.

Questo è un riferimento «ambiguo e poco chiaro», che va appunto esplicitato, indicando chiaramente ai medici cosa fare, in che modo e in quali precise circostanze. Al momento l’unico riferimento pratico per il medico sembra essere quello al Protocollo utilizzato per il prelievo di organi. Un punto sul quale il direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt) Alessandro Nanni Costa precisa che i soggetti cui si fa riferimento per l’applicazione delle Dat, «hanno temperatura corporea, ritmo sonno-veglia, respiro spontaneo e non hanno un elettroencefalogramma piatto». Dunque, ha commentato Costa, “siamo lontanissimi dalla condizione di morte cerebrale e dalla condizione che rende possibile il prelievo di organi, ovvero la condizione di totale assenza di attività cerebrale”. Intanto la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha convocato per i prossimi giorni la Consulta Nazionale di Deontologia medica, per una prima valutazione del testo e per la individuazione delle modalità per una larga consultazione.

I sindacati Cgil e l’Fp-Cgil invece, in una nota, chiedono di fermare questa legge e dichiarano che continueranno a portare avanti ogni iniziativa utile a salvaguardare i principi costituzionali e deontologici, come fatto nei mesi precedenti con la campagna “Io non costringo, curo”, a sostegno dell’appello per la libertà di scelta sul testamento biologico e contro l’accanimento terapeutico.

Lascia un Commento

Fill in your details below or click an icon to log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Modifica )

Foto Twitter

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Modifica )

Foto di Facebook

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Modifica )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.